Pubblichiamo le note del Direttore Generale dell’INPS e dell’Ispettorato generale della Sanità Militare che riguardano le nuove modalità di certificazione medica per i lavoratori del settore privato e per il personale militare.
L’INPS, con la Circolare n. 95 del 7 giugno 2016, ha fornito indicazioni per applicare le norme sulle esenzioni dalla reperibilità riguardanti i lavoratori del settore privato, dipendenti da datori di lavoro privati, per eventi di malattia correlati a: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria; stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
In allegato a fondo pagina la Circolare con le linee guida per i medici che redigono i certificati con le indicazioni sulle patologie che danno diritto agli esoneri.
DOPPIO CERTIFICATO PER IL PERSONALE MILITARE – Il “Decreto del Ministro della difesa 24 novembre 2015 recante le modalità per l’adozione del sistema del doppio certificato per il personale di cui all’art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90”, introduce il sistema del cosiddetto “doppio certificato”.
“Il militare assente per malattia deve farsi rilasciare dal medico che abbia accertato tale condizione due certificati, uno recante la sola prognosi da consegnare al Comando del proprio Ente di appartenenza e un secondo, in cui è trascritta anche la diagnosi della patologia sofferta, da consegnare, in busta chiusa, al dirigente sanitario dell’Ente in cui presta servizio, per il quale la conoscenza della diagnosi risulta indispensabile ai fini della verifica della persistenza dell’idoneità psico-fisica del militare”.