6 Ottobre 2024

IRAP medici, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

FNOMCeO segnala la Circolare recentemente emanata dall’Agenzia delle Entrate (in allegato in calce all’articolo) che fornisce alcuni chiarimenti in tema di IRAP e medici.img 68160 114194

A tal riguardo la Legge di Stabilità 2016 stabilisce che “non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo”.

“Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale”.

“La norma – evidenzia l’Agenzia delle Entrate – ha la finalità, in sostanza, di escludere dall’IRAP i redditi professionali derivanti dall’attività medica svolta avvalendosi di un’autonoma organizzazione qualora gli stessi risultino marginali rispetto a quelli conseguiti per l’attività svolta all’interno di una struttura ospedaliera, e quindi avvalendosi di un’organizzazione riferibile ad altrui responsabilità ed interesse”.

L’Agenzia spiega anche che “tenuto conto della ratio della disposizione, si ritiene che la dizione reddito complessivo contenuta nella norma per indicare il termine al quale rapportare la percentuale derivante dalla attività svolta presso la struttura ospedaliera, intenda riferirsi al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall’attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall’attività esercitata al di fuori di detta struttura”.

“Ai fini in esame non risulterebbero, infatti, rilevanti le altre categorie di reddito che, ai sensi dell’art. 8 del TUIR, concorrono alla determinazione del reddito complessivo ma non rilevano ai fini IRAP (redditi di lavoro dipendente, fondiari, diversi)”.

Per quanto riguarda i medici convenzionati con il SSN “l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta”.

 

La nota FNOMceO

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate

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