6 Ottobre 2024

Obbligo vaccinale operatori sanitari: ulteriori indicazioni in merito all’applicazione del D.L. 44/2021 – art.4

La Regione Emilia Romagna, con una nota a firma del Direttore generale cura della persona, salute e welfare Kyriakoula Petropulacos, fornisce ulteriori indicazioni relative alle misure a mettere in atto per l’applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021 in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Il comma 2 dell’art. 4 prevede che la vaccinazione non sia obbligatoria e possa essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. In risposta alla richiesta da parte dell’Azienda USL che invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante la necessità di differimento della stessa ai sensi del comma 2 – spiega la Regione -, si possono presentare le seguenti casistiche:

1. “La certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale e trasmessa dal professionista sanitario alla Azienda USL di residenza riporta solo una generica controindicazione alla vaccinazione di cui non viene fornita adeguata documentazione.
 In tal caso l’Azienda USL inviterà formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino antiSARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 4. L’interessato potrà produrre in sede di vaccinazione la documentazione sanitaria che riterrà appropriata a documentare la/le patologie da cui è affetto. Il medico vaccinatore una volta raccolta l’anamnesi e valutata la documentazione sanitaria, definirà l’idoneità o meno del professionista sanitario alla vaccinazione COVID o la necessità di valutazione da parte del collegio di esperti. 
La mancata presentazione all’appuntamento vaccinale fissato costituirà rifiuto non giustificato alla vaccinazione”.

2. “La certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale e trasmessa dal professionista sanitario alla Azienda USL di residenza attesta chiaramente accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
 In tal caso l’Azienda USL attesterà che la vaccinazione non sia obbligatoria e possa essere omessa o differita”.

3. “La certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale e trasmessa dal professionista sanitario alla Azienda USL di residenza riporta specifiche condizioni cliniche per le quali è richiesto un approfondimento di valutazione”.

“In questo ultimo caso si ritiene opportuno che le Aziende sanitarie si organizzino attraverso figure di riferimento, anche in forma collegiale, per l’attenta valutazione delle specifiche situazioni che vengano attestate ai sensi del comma 2, dell’art. 4. 
Il collegio di esperti, che valuterà le situazioni di cui al comma 2 dell’art. 4 del DL 44/2021, è opportuno sia composto dalle seguenti figure, tra le quali è bene venga individuato un coordinatore:

1. Dirigente medico specialista in Medicina Legale;

2. Dirigente Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva – Dipartimento di Sanità Pub
blica;

3. Dirigente medico specialista in Medicina del lavoro – Sorveglianza Sanitaria

E’ comunque possibile coinvolgere anche un Dirigente Medico Specialista di disciplina (quella relativa alla prevalente patologia dell’interessato oggetto di certificazione).
 Le professionalità rappresentate nel Collegio Medico, ciascuna per il proprio ambito di competenza, provvedono all’analisi dettagliata dell’accertato pericolo per la salute, bilanciando il miglior interesse di salute del singolo operatore con l’esigenza di tutela della salute pubblica e della sicurezza/salute degli altri operatori, oltre che dei pazienti e dei visitatori presenti nei contesti clinico-assistenziali”.

“Nei casi di particolare complessità, che non trovino soluzione a livello aziendale e per i quali a giudizio del Collegio sia necessaria una seconda opinione – specifica la nota regionale -, sarà possibile avvalersi del Servizio ambulatoriale, altamente specialistico, a valenza regionale situato all’interno della Unità Operativa di malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola. Tale Centro è stato istituito con DGR n. 1902 del 29/11/2017 ed è finalizzato alla gestione delle problematiche complesse inerenti alle vaccinazioni. Gli specialisti del Centro di secondo livello, competenti in base alla problematica riscontrata, saranno responsabili delle risposte e delle indicazioni fornite, nonché della eventuale effettuazione delle vaccinazioni all’interno del Policlinico, in un contesto massimamente protetto, se necessario. L’esito della valutazione, espresso in forma scritta, sarà trasmesso al Dipartimento di Sanità Pubblica. Sarà compito del coordinatore del Collegio attivare il VaxConsilium nei casi di particolare complessità”.

“I lavoratori che per gravi ragioni di salute non possono sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sono adibiti a mansioni diverse, anche in smart working, con conservazioni della retribuzione”.

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