6 Ottobre 2024

Il Decreto Covid diventa legge: “scudo penale” e obbligo vaccinale per gli operatori sanitari

Approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati (311 voti favorevoli, 47 contrari, 2 astenuti) la conversione del Decreto 1 aprile 2021, n. 44, recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici“.

Il provvedimento – tramite emendamenti approvati dal Senato – introduce (articolo 3-bis) il cosiddetto ‘scudo penale’ a medici e personale sanitario in servizio per l’emergenza Covid che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose (articoli 589-590 cp), per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima. Nello specifico, l’articolo 3-bis prevede che “durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solonei casi di colpa grave”.

“Ai fini della valutazione del grado della colpa – viene specificato -, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie daSARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione alnumero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza econoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza”.

Allo stesso modo (art. 3), “per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria […] la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

L’articolo 4 prevede invece l’obbligo della vaccinazione contro il Covid per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

In caso di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale è prevista la “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2″. Il datore di lavoro può adibire il lavoratore, dove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate; quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

LA COMUNICAZIONE FNOMCeO

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