Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33 – è stata pubblicata la Legge 11 settembre 2020, n. 120 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Il provvedimento, lo ricordiamo, all’articolo 37 stabilisce che “i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 […]. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio“.
Di seguito riportiamo la comunicazione FNOMCeO con le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini, così come illustrate nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.