5 Ottobre 2024

Rapporto ISS Covid-19 – Indicazioni per effettuazione isolamento e assistenza sanitaria domiciliare

Pubblichiamo in allegato il Rapporto ISS Covid19 che illustra  “Le Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e dell’assistenza domiciliare nell’attuale contesto COVID-19”.

Di seguito alcuni punti:

Distinzione tra quarantena ed isolamento

Quarantena: si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso di COVID-19. L’obiettivo è quello di monitorare la persona nei 14 giorni che seguono l’esposizione per monitorare un eventuale sviluppo di sintomatologia e identificare immediatamente il caso.

Isolamento: si attua ad una persona malata di COVID-19. Consiste nel separare quanto più possibile le persone malate da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione. Si attua fino a che la persona malata sarà clinicamente guarita (risoluzione della sintomatologia) e avrà due tamponi negativi eseguiti a 24 h di distanza.

Definizione di contatto stretto (pagina 8): qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato in un lasso di tempo che va dalle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.

Si considerano contatti stretti solo le persone che:
– vivono nella stessa casa di un caso covid-19

– hanno avuto contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (es. stretta di mano)

– hanno avuto un contato diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19

– hanno avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso COVID-19 a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

– si sono trovati in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

– sono operatori sanitari o forniscono assistenza diretta di casi di COVID-19 che non impiegano i DPI raccomandati o li utilizzano in maniera non idonea

– sono personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di casi di COVID-19 che non impiegano i DPI raccomandati o li utilizzano in maniera non idonea

– hanno viaggiato in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19 (sia che siano compagni di viaggio, che personale addetto alla sezione di aereo/treno dove il caso indice era seduto)

Distinzione tra paziente clinicamente guarito e paziente guarito

Paziente clinicamente guarito: caso accertato virologicamente per infezione da Sars-Cov2 che dopo aver presentato manifestazioni cliniche diventa asintomatico. Può essere ancora positivo al test virologico (tampone).

Paziente guarito: quando si ha la risoluzione dei sintomi, oltre a due tamponi negativi eseguiti a 24 ore di distanza uno dall’altro.

Compiti dell’operatore di sanità pubblica

L’operatore di sanità pubblica deve:

– eseguire sorveglianza attiva quotidianamente (mediante telefonate, e-mail o messaggi di testo) per ottenere informazioni sulle condizioni cliniche della persona in isolamento/quarantena. Il monitoraggio quotidiano delle condizioni di salute di questi soggetti, nonché degli altri eventuali conviventi, è infatti a carico dell’operatore di sanità pubblica, in collaborazione con MMG/PLS;

– informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi;

– informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera);

– nel caso dei contatti stretti, provvedere alla prescrizione della quarantena per 14 giorni successivi all’ultima esposizione, e informare MMG o PLS da cui il contatto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020). In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, procedere a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e all’MMG o al PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il contatto è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e di probabile fine.

I compiti dell’MMG/PLS comprendono:

– contribuire ad informare l’interessato, insieme all’operatore di sanità pubblica, sulle misure da adottare nell’isolamento domiciliare/quarantena;

– garantire l’invio delle segnalazioni al Dipartimento di Prevenzione riguardanti l’insorgenza o l’aggravamento dei sintomi;

– valutare la fondatezza dei sintomi segnalati anche attraverso la visita domiciliare se necessaria;

– curare l’attivazione del sistema di emergenza;

– attivare le USCA che saranno di supporto alle attività dell’MMG e PLS;

– monitorare quotidianamente, insieme all’operatore di sanità pubblica, le condizioni di salute delle persone in quarantena o isolamento domiciliare.

IL RAPPORTO ISS

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