Il Senato della Repubblica nella seduta di mercoledì 5 agosto ha approvato in via definitiva il disegno di legge (QUI IL TESTO) “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni“.
Il provvedimento reca alcune disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Alcune norme del disegno di legge concernono altresì i soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto a quelle summenzionate.
L’articolo 1 – inserito dalla Camera – esplicita i richiami normativi per le nozioni delle professioni sanitarie e socio-sanitarie. L’articolo 2 – modificato dalla Camera – prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. L’articolo 3 – inserito dalla Camera – prevede la promozione di iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
L’articolo 4 – modificato dalla Camera – stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una delle professioni summenzionate o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell’esercizio delle relative professioni o attività. L’articolo 5 – modificato dalla Camera – inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l’aver agito in danno di uno dei soggetti summenzionati, a causa o nell’esercizio della relativa professione o attività. L’articolo 6 – che non è stato modificato dalla Camera – esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell’esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale dall’ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.
L’articolo 7 – inserito dalla Camera – prevede l’adozione di misure di prevenzione – intese a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia – da parte delle strutture in cui opera il personale sanitario e socio-sanitario. L’articolo 8 – inserito dalla Camera – prevede l’istituzione della “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio- sanitari”.
L’articolo 9 – inserito dalla Camera – commina una sanzione amministrativa pecuniaria per l’ipotesi di condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o che svolga attività ausiliarie delle medesime. L’articolo 10 – che non è stato modificato dalla Camera – reca le clausole di invarianza finanziaria.