6 Ottobre 2024

Legge 24 aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale, le misure in tema di sanità

La FNOMCeO segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29-4-2020 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

In tema di sanità le misure contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all’epidemia da Covid-19. Fra queste, viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del “fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro” della dirigenza medica e sanitaria e del “fondo condizioni di lavoro e incarichi” del personale del comparto sanità. L’incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19.

Vengono dettate alcune norme transitorie, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale ambito temporale, si consente: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l’instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l’assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l’iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l’assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta (2-quinquies).

Viene prevista la possibilità, per le aziende sanitarie locali e gli enti del Ssn, di procedere, per il 2020, ad incrementare, con ore aggiuntive, il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna. L’incremento del monte ore della specialistica avviene nel rispetto dell’Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale, nei limiti posti dall’art. 18 del decreto in commento (2-sexies); vengono disciplinate alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale per far fronte alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, quali la stipula di accordi contrattuali per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (art. 3).

Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome istituiscono presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tali pazienti possono essere presi in carico dall’unità speciale. Per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso, il triage deve essere effettuato in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all’accettazione del medesimo pronto soccorso. Le disposizioni hanno efficacia fino al 31 luglio 2020 (art.4-bis).

Viene previsto che i dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Con modifica proposta nel corso dell’esame al Senato, la norma precisa come tali dispositivi siano forniti in via prioritaria anche ai medici con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell’emergenza COVID-19( art. 5, comma 5); 
 si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere 
alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Si prevede inoltre che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore (in relazione, tra l’altro, alla regolamentazione dei riposi,delle pause, ferie, turni notturni), purché venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale (art. 5-sexies).

Viene previsto che gli enti e le aziende del Ssn, verificata l’impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine stabilite e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari. Per i medesimi fini e per il medesimo periodo il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza (art. 12).

Viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (art-18); viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020, per l’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22-bis).

Viene infine introdotta una nuova disciplina dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo; si introduce il principio della laurea abilitante, ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo adeguamento dell’ordinamento didattico del corso di laurea (art. 102).

LA COMUNICAZIONE FNOMCeO

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