5 Ottobre 2024

Covid-19, Decreto 8 aprile: le misure di interesse per la professione medica e odontoiatrica

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8.4.2020 è stato  pubblicato il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” che – sottolinea la FNOMCeO in una comunicazione nella quale vengono illustrate dettagliatamente alcune delle norme – contiene disposizioni di interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini professionali.

Tra queste, l’Articolo 13 (Fondo centrale di garanzia PMI) prevede “l’accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000 euro concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall’emergenza del COVID-19″.

L’Articolo 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi), al comma 1, prevede che i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro non effettuino “i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e all’imposta sul valore aggiunto (IVA)”. I predetti soggetti beneficiano della “sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta”. Il comma 2 prevede che i soggetti individuati dal comma 1 beneficiano, altresì, per i mesi di aprile e maggio 2020, della “sospensione dei termini di versamento relativi ai contributi previdenziali e assistenziali nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria”.

Il comma 6 dello stesso Articolo prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dove sono stati registrati più di 700 contagi per 100.000 abitanti, la “sospensione dei versamenti dell’IVA, per i mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta”.

L’Articolo 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata) “anticipa ope legis gli effetti economici relativi all’accordo collettivo nazionale 2016-2018 previsti per la medicina convenzionata dall’atto di indirizzo approvato dal Comitato di settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e parere positivo del Governo, con particolare riferimento al totale incrementale previsto per il 2018 (commi 1 e 6). Finora, nessuna delle tre categorie della medicina convenzionata ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2016-2018 dall’atto di indirizzo approvato dal Comitato di settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019: per effetto delle disposizioni in parola, pertanto, si prevede che ai predetti medici venga riconosciuta la differenza tra gli incrementi contrattuali già riconosciuti e garantiti per effetto degli accordi collettivi nazionali vigenti e il totale incrementale previsto per il 2018 dall’atto di indirizzo citato, con le decorrenze chiarite nella nota del presidente del Comitato di settore prot. n. 33/COMITATOREG- SAN del 27 febbraio 2020”.

Il comma 3 dello stesso articolo specifica che tali misure economiche vengono adottate anche per “garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale (telefonica, SMS, sistemi di messaggistica, sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso”.

Il comma 4 attribuisce ai medici “l’onere di dotarsi di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali”.

Il comma 5 prevede che le regioni possano “impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente ove necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale”.

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