Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.82 del 28- 03-2020 – è stato pubblicato il decreto del 25 marzo 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
L’art. 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – spiega la FNOMCeO – estende, per nove mesi, l’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subìto un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l’emergenza coronavirus.
L’art. 4 del decreto del 25 marzo (Lavoratori autonomi e liberi professionisti) dispone che: “L’ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”.
“Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli Ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013”.