6 Ottobre 2024

Pos per i medici e detraibilità delle spese sanitarie, le novità

La FNOMCeO segnala che l’articolo 18, comma 1, lettera a) della Legge n. 157/19, detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L’articolo 23 del decreto fiscale, che prevedeva sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, è stato soppresso durante l’esame presso la Camera dei deputati.

“L’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito o credito – sottolinea la Federazione – trova la sua fonte legislativa primaria nella disposizione di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto si rileva che l’obbligo dei professionisti di dotarsi del POS è già vigente. Tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. A tale obbligo ad oggi non è, quindi, correlato un apparato sanzionatorio“.

“Si evidenzia che il Governo in risposta ad una interrogazione parlamentare alla Camera dei deputati (n. 502936 dell’11 giugno 2014) afferma che la normativa in esame avrebbe introdotto un onere (e non un obbligo giuridico), riferito ai soli casi in cui sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito.  Si rileva tuttavia che, pur non essendo prevista una sanzione, si potrebbe creare una situazione di “mora del creditore”. È la situazione in cui il creditore, cioè il soggetto che deve ricevere il pagamento, non lo incassa per sua colpa. In questo caso viene meno – art. 1207 c.c. – il diritto agli interessi per il creditore, che anzi deve risarcire al debitore eventuali danni derivanti dalla mora. In conclusione, qualora il professionista non sia dotato di POS, si determinerebbe la sola facoltà del cliente di non procedere al pagamento fintanto che il professionista non se ne doti, ma nessuna sanzione potrebbe essere applicata“.

DETRAZIONE SPESE SANITARIE– Il comma 679 dell’Articolo 1 della Legge n. 160/19 (Tracciabilità delle detrazioni) subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. L’articolo 15 del TUIR dispone la detraibilità dall’imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per le spese sanitarie.

“Pertanto – spiega la FNOMCeO – tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa (ad esempio le visite e le prestazioni specialistiche presso i liberi professionisti e i certificati fiscalmente detraibili rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta). La disposizione specifica nel dettaglio che per strumenti tracciabili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il comma 680 dispone che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

LA COMUNICAZIONE FNOMCeO

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