Si rileva in particolare che l’art.21 del provvedimento è inerente alla formazione specialistica dei medici, con riferimento specifico alle procedure di ammissione e a quelle di definizione del trattamento economico, nonchè alla durata dei corsi, alla determinazione del numero degli specialisti da formare annualmente (per ciascuna tipologia di specializzazione) e allo svolgimento dei periodi di formazione all’interno delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale.