Si ritiene opportuno segnalare che la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile – con sentenza n.18108/13 ha rilevato che nell’esercizio dell’attività medica il possesso di beni strumentali di valore superiore ai 15.000 Euro non implica necessariamente l’assoggettamento del professionista al presupposto impositivo dell’IRAP.