5 Ottobre 2024

Pubblicità senza il nome del direttore sanitario, Consiglio di Stato conferma sospensione autorizzazione Centro odontoiatrico

Il Consiglio di Stato (sentenza n° 3467/2018, pubblicata l’8 giugno 2018) ha confermato la sospensione dell’autorizzazione sanitaria per sei mesi nei confronti di un centro odontoiatrico per la mancata indicazione del Direttore Sanitario sul materiale pubblicitario.

Il massimo organo di giustizia amministrativa del nostro ordinamento ha respinto il ricorso presentato dalla proprietà contro la sentenza del TAR Liguria n° 82/2017 che aveva confermato l’ordinanza del Comune di Sarzana con la quale si sospendeva al centro l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ambulatoriale per sei mesi.

Non possono trovare condivisione – scrivono i giudici – “le censure tese ad affermare la legittimità di modalità pubblicitarie che – in concreto – comportino una diminuzione della comprensione del messaggio da parte dei consumatori-pazienti, vanificando in sostanza la rilevanza dell’indicazione del direttore sanitario quale responsabile dell’organizzazione tecnico-sanitaria e la riferibilità dello stesso alla struttura pubblicizzata”.

“Il Consiglio di Stato – evidenzia la FNOMCeO, intervenuta ad adiuvandum affiancando il Comune di Sarzana, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di La Spezia e la Commissione per gli Iscritti aIl’Albo degli Odontoiatri dello stesso Ordine – conferma quanto già stabilito dal Tar Liguria, ed in particolare si sottolinea che gli articoli della Legge n. 175 del 5 febbraio 1992 sono ancora in vigore, fermo restando soltanto l’abrogazione delle disposizioni relative all’obbligo del nullaosta dell’autorizzazione per i messaggi pubblicitari”.

“La disposizione dell’art. 4 comma 2 della legge 175/92 secondo cui “è in ogni caso obbligatoria l’indicazione di nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile la direzione sanitaria” non contrasta affatto con i principi di liberalizzazione introdotte dalla normativa della c.d. legge Bersani (legge 4 agosto 2006 n. 248), ma intende definire i contenuti minimi del messaggio pubblicitario al fine di tutelare i cittadini”.

“Un’altra significativa sentenza – conclude la Federazione Nazionale – che conferma il ruolo di garanzia degli Ordini professionali e la loro competenza ad intervenire su tematiche delicate concernenti la tutela dei cittadini e la nostra professione”.

La comunicazione FNOMCeO con la sentenza integrale

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