6 Ottobre 2024

Legge di Stabilità 2013, articoli di interesse per medici e odontoiatri

Proroga della autocertificazione della valutazione dei rischi al 30 giugno 2013 per i titolari di studi medici ed odontoiatrici che occupano fino a 10 lavoratori

Facendo seguito alle Comunicazioni n. 89 del 22 novembre 2012 e n. 100 del 20 dicembre 2012 si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012 — Supplemento Ordinario n. 2012 – è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”.

Si riportano di seguito alcune disposizioni di particolare interesse per la professione medica e odontoiatrica.

La legge 228/12 (Legge di stabilità 2013), entrata in vigore il 10 gennaio 2013, all’art. 1, comma 388, prevede la proroga al 30 giugno 2013 del termine dell’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi.

La norma è di particolare rilevanza per tutti i titolari di studi medici e odontoiatrici che occupano fino a 10 lavoratori.

Inoltre si rileva che l’art. 1, comma 515, della Legge 228/12 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sia istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo é determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l’anno 2014, di 252 milioni di euro per l’anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Di fatto la legge di stabilità 2013 prevede l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’IRAP per le persone fisiche che svolgano una attività di impresa o di lavoro autonomo a fronte di due requisiti:

– il mancato impiego di lavoratori dipendenti o assimilati a questi;

-l’impiego anche mediante locazione di beni strumentali il cui ammontare massimo

sia determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La portata di tale disposizione è di particolare rilevanza perché l’esclusione dei professionisti dall’IRAP viene definita di fatto con il decreto sopraccitato che determinerà il valore dei beni strumentali che danno diritto all’esenzione.

Si evidenzia però che tale normativa non entrerà in vigore nel breve termine e bisognerà quindi verificarne successivamente gli effetti pratici.

Infine l’art. 1, comma 134, della Legge 228/12 dispone che al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere, all’interno delle strutture sanitarie e nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione del risk management che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della salute avente per oggetto «Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchiature elettromedicali».

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