6 Ottobre 2024

IRAP: Emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati e dal Senato che definiscono i requisiti della esenzione

Facendo seguito alla Comunicazione n. 77 del 11 ottobre 2012, si ritiene opportuno segnalare che la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 20 novembre 2012 durante l’esame del disegno di legge n. 3519 concernente “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, già approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, ha approvato un emendamento presentato dai relatori Giuliano Barbolini (Pd) e Salvatore Sciascia (Pdl) che prevede che nell’ambito dell’esercizio della delega fiscale venga affidato al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale (All. n. 1).

Al tempo stesso all’interno del disegno di legge di stabilità 2013 — Atto Camera 5534-bis-A, sul quale il Governo nella seduta dell’Assemblea della Camera dei Deputati del 20 novembre 2012 ha posto la questione di fiducia, è contenuta una disposizione che chiarisce l’ambito di applicazione dell’IRAP. La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha infatti approvato un emendamento presentato dai relatori Pier Paolo Baretta (Pd) e Renato Brunetta (Pdl) che dispone, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, l’istituzione, a decorrere dal 2014, di un fondo finalizzato all’esclusione dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive di imprese e professionisti che ne avranno i requisiti. La norma contenuta nella Legge di stabilità 2013

prevede che dal 2014 potranno essere esentati dal pagamento dell’Imposta le imprese e i professionisti che non si avvalgano di dipendenti o assimilati e che impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di valore inferiore a una certa soglia. L’importo massimo dei beni strumentali che dovrà fare scattare l’assoggettamento all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive sarà determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.. La dotazione annua del predetto fondo sarà di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015 (All. n. 2).

Si rileva che l’approvazione di tale disposizione appare di particolare rilevanza perché definisce i requisiti di esenzione attraverso legge, riprendendo quanto già sancito dalla Corte Suprema di Cassazione. Di fatto conseguenzialmente non dovrebbe quindi essere più necessario dare prova del possesso delle condizioni di esclusione attraverso ricorsi giurisdizionali. In conclusione si rileva che il disegno di legge di stabilità 2013 — Atto Camera 5534-bis-A, sul quale la Camera dei Deputati nella seduta del 21 novembre 2012 ha votato e approvato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione del provvedimento, passa ora all’esame del Senato della Repubblica.

Allegato n.2

Senato .it – Disegno di legge n. 3519

accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso;

4) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti;

5) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

6) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;

d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l’andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l’omogeneità e l’efficacia delle scelte dell’amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell’amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;

e) progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all’esito del giudizio;

f) previsione della non pignorabilità dei beni mobili strumentali all’esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell’attività economica;

g) ampliamento della possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi.

Art. 4.

(Revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni; razionalizzazione della determinazione

del reddito d’impresa e di imposte indirette; giochi pubblici)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme per la ridefinizione dell’imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assimilazione al regime dell’imposta sul reddito delle società (IRES) dell’imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un’imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell’IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall’imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci;

b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell’importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni;

c) previsione di possibili forme di opzionalità. 

2. Nell’ambito dell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettabilità dei professionisti e dei iccoli imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle

Proposta di modifica n. 4.8 al DDL n. 3519

4.8     Approvato

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «autonoma organizzazione» inserire le seguenti: «adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale».

2_ Atti Parlamentari — 151 — camera aei L.,epututt

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

32. Ai fini dell’applicazione delle ali-quote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L’estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al comma 1 noh può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all’articolo 13. del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

28. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro per il 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.

29. Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L’estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Forse cercavi

Nuovo sistema di monitoraggio connesso alla fase 3 dell’epidemia da Covid – Circolare Ministero Salute

La FNOMCeO trasmette la Circolare Ministero della Salute del 05/05/2023 – Applicazione disposizioni D.M. del …