6 Ottobre 2024

Idoneità patente, requisiti in presenza di patologie cardiovascolari o diabete mellito – Recepimento direttiva UE 2016/1106

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 63 del 16 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dei Trasporti del 26 gennaio 2018 che recepisce la Direttiva comunitaria 2016/1106 con la quale si modificano i requisiti per ottenere la patente di guida in presenza di patologie cardiovascolari o di diabete mellito.

In particolare si prevede che, per le patologie cardiovascolari indicate nel decreto (come biaritmie, tachiaritmie, impianto o sostituzione di pacemaker permanenti, bypass aorto – coronarico, ictus/attacco ischemico transitorio, ipertensione maligna, ecc.) l’idoneità al rilascio o alla conferma di validità della patente di guida sia attestata da uno dei sanitari di cui all’art. 119, comma 2, o dalla commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, del nuovo codice della strada, sulla base di certificazione di un medico specializzato in cardiologia, appartenente ad una struttura pubblica.

Il decreto stabilisce invece che “la patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata” in caso di patologie cardiovascolari più gravi, come l’impianto di un defibrillatore, l’insufficienza cardiaca, o cardiomiopatie particolarmente gravi. Tuttavia, viene specificato, la patente può essere rilasciata o rinnovata “in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia”.

Per le persone affette da diabete mellito il decreto stabilisce il divieto di rilasciare/rinnovare la patente: a coloro che non abbiano consapevolezza adeguata dei rischi connessi all’ipoglicemia; a chi soffre di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e da valutazioni mediche periodiche.

Nelle ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia, la patente non può essere rilasciata/rinnovata prima dei tre mesi successivi dall’ultimo episodio. In casi eccezionali la patente può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo di una struttura pubblica e sottoposto a valutazione medica periodica che ne garantisca l’idoneità alla guida.

La comunicazione FNOMCeO con il Decreto integrale

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