6 Ottobre 2024

Doping procurato e interruzione di gravidanza colposa o non consensuale: nuove fattispecie di reato

La FNOMCeO segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22-3-2018 del Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103“, che attua il principio della riserva di codice nella materia penale previsto da una delle deleghe di cui alla legge n. 103/2017.

II provvedimento – evidenzia la Federazione – risulta essere di interesse per la professione medica perchè provvede ad inserire nel codice penale nuove fattispecie di reato tra cui utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (art. 586-bis), interruzione colposa di gravidanza (art. 593-bis) e interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter).

L’art. 586-bis dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.

L’art. 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza) prevede che “chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro a punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata”.

L’art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale) dispone che “chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna”.

La comunicazione della FNOMCeO

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